Statuto

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Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana Business Operator- Food Contact Expert”.

Art. 2 - Scopo

L’Associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere le competenze e la professionalità delle persone fisiche che svolgono, come lavoratori subordinati e/o lavorator autonomi, la funzione di “Operatore Economico”, come definito dall’art. 2, comma 2, lettera d), del Regolamento 1935/2004/CE, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L’Associazione ha le seguenti finalità:

  1. promuovere tra gli associati la cultura professionale necessaria a svolgere con adeguata capacità le attività lavorative sottese al ruolo di “Operatore Economico” di seguito denominato Business Operator;
  2. promuovere la ricerca e lo studio nel campo delle discipline sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti di seguito denominati MOCA;
  3. organizzare e/o patrocinare eventi formativi e divulgativi sul tema MOCA ai fini dell’aggiornamento professionale del Business Operator;
  4. garantire che le attività dei Soci Business Operator si svolgano con correttezza e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
  5. adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sul piano scientifico, tecnico e deontologico, della professione di Business Operator.
  6. istituire un registro ove vengono indicati i nominativi dei Soci, nonché i dati di riferimento degli stessi e particolari specifiche competenze professionali (in aggiunta a quelle comunque necessarie per far parte dell’Associazione).
  7. mantenere aggiornato il registro dei Soci Business Operator iscritti aventi diritto;

Art. 3 - Sede e rappresentanza

L’associazione ha sede legale e amministrativa in Via Cosimo del Fante, n.10 in Milano, presso l’Istituto Italiano Imballaggio e la sua rappresentanza spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Presso la sede viene custodito il registro degli associati di cui al punto f) dell’art. 2.

Art. 4 - Durata

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta), salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5- Soci

L’Istituto Italiano Imballaggio è socio fondatore dell’Associazione Italiana Business Operator FCE.

Fatto salvo l’Istituto Italiano Imballaggio, possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche che, residenti in Italia o nell’Unione Europea, abbiano maturato una competenza professionale specifica nel campo delle conoscenze sugli MOCA, conoscenza che deve riguardare sia i profili tecnico scientifici che quelli legislativi e normativi.

Per essere Soci dell’Associazione è necessario dimostrare una adeguata preparazione in tema di MOCA ed è necessario partecipare al corso/seminario promosso e organizzato dall’Associazione, sostenendo e superando un apposito esame. L’esame si svolge con una prova scritta e comporta la verifica delle conoscenze acquisite durante il corso/seminario. La valutazione dell’esame
spetta alla Commissione Esaminatrice di cui all’art. 16.

Le persone fisiche che rispettano i requisiti professionali previsti dalla scheda stabilita dal Consiglio Direttivo possono sostenere direttamente l’esame presso la Commissione Esaminatrice senza partecipare al corso/seminario. In caso di superamento dell’esame possono accedere al rapporto associativo.

Art. 6 - Ammissione e durata del rapporto associativo

Sulle domande di ammissione del Socio all’Associazione delibera il Consiglio Direttivo.

Per presentare la domanda è comunque necessario aver superato l’esame di cui all’art. 5, con esito positivo (ed avere versato la quota associativa).

L’adesione all’Associazione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata, di anno in  anno, se non risulta inviata alla sede dell’Associazione una regolare disdetta, con lettera raccomandata, entro il 30 di giugno dell’anno in corso. La disdetta avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il primo anno decorre dal 1° gennaio dell’anno nel quale è stata accettata la domanda di adesione.

I Soci devono mantenere ed aggiornare il livello di formazione professionale secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo. Il mancato mantenimento dell’aggiornamento professionale secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dall’Associazione.

I Soci in arretrato con il versamento delle quote associative, scadute nel precedente anno solare, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo rimanendo impregiudicato l’obbligo al versamento delle quote arretrate. La decadenza è automatica nel caso di quote arretrate che interessino più di un esercizio, fermo restando l’obbligo del versamento per le quote che risultino non pagate.

Art. 7 - Regole deontologiche e doveri dei Soci

Il Socio nell’ambito delle attività lavorative di Business Operator deve:

  • a) tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni;
  • b) svolgere la propria attività con lealtà, integrità morale e correttezza;
  • c) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione;
  • d) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati;
  • e) mantenere sempre, nei rapporti con i colleghi, un comportamento ispirato alla lealtà ed al rispetto.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote versate dai Soci;
  • contributi pubblici e privati;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • a) l’Assemblea dei Soci
  • b) Il Consiglio Direttivo
  • c) Il Presidente
  • d) Il Vice presidente
  • e) Il Segretario
  • f) La Commissione Esaminatrice
  • g) Il Collegio dei Revisori dei Conti
  • h) Il Collegio dei Probiviri

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, con preavviso di quindici giorni, almeno una volta all’anno entro il mese di giugno. L’Assemblea inoltre deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza di almeno la metà dei votanti.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano ad eccezione di quelle che riguardano il rinnovo delle cariche sociali che avvengono a scrutinio segreto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche del presente statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

L’Assemblea stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione, approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva l’entità delle quote, stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge i membri del medesimo, i membri del Collegio dei Probiviri, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera su quant’altro demandato dalla legge e dallo Statuto.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione.

Art. 11 - Voto dei Soci

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della rispettiva quota associativa.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante semplice delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di altri tre soci.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i Soci.

I membri sono eletti nominati dall’Assemblea dei Soci.

I Consiglieri eletti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

L’Istituto Italiano Imballaggio, in qualità di socio fondatore, può nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Il rappresentante dell’Istituto Italiano Imballaggio si aggiunge ai membri scelti tra i Soci, dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione con nuova nomina.

Il Consiglio viene convocato quando il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno due volte all’anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. stabilire le linee direttive delle attività dell’Associazione;
  2. approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea;
  3. definire l’entità delle quote associative annue da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. deliberare l’ammissione di nuovi Soci;
  5. nominare e revocare il Segretario su proposta del Presidente;
  6. stabilire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  7. decidere sui programmi del corso/seminario previsto all’art. 5 disponendo sui programmi formativi e tutto quanto attinente l’organizzazione e l’esecuzione;
  8. stabilire le attività formative minime che i Soci devono svolgere per il mantenimento e l’aggiornamento professionale di Business Operator;
  9. nominare i componenti della Commissione Esaminatrice prevista all’art. 16;
  10. stabilire la scheda dei requisiti professionali per le persone fisiche che intendono accedere all’esame senza partecipare al corso/seminario;
  11. redigere gli eventuali regolamenti interni;
  12. vigilare sul rispetto delle norme deontologiche e doveri di cui al precedente art. 7 da parte dei soci ed iscritti al registro;
  13. decidere la decadenza dei Soci.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un altro triennio. Scaduto il suo mandato, non è rieleggibile se non dopo un triennio.

Sono compiti del Presidente:

  1. rappresentare legalmente l’Associazione a tutti gli effetti di legge con pieni poteri di
    amministrazione;
  2. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  3. convocare su delibera della Consiglio Direttivo l’Assemblea e la presiederla;
  4. eseguire le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. vigilare sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Associazione;
  6. dare parere vincolante al Segretario per le delibere concernenti l’organico del personale.

Art. 14 - Vice presidente

Il Vice Presidente viene scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di sua assenza o impedimento.

Al Vice Presidente possono essere affidati, dal Presidente, compiti o incarichi determinati.

Il Vice Presidente dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e, se eletto succesivamente a seguito di dimissioni o di impedimento, fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario dell’Associazione è nominato su proposta del Presidente. Può essere Socio o
persona estranea all’Associazione.

Il Segretario sovraintende alla gestione amministrativa dell’Associazione.

È responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione e sovraintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Decide, su conforme parere del Presidente, l'assunzione del personale, secondo necessità. Il Segretario assume di norma e salvo impedimenti la funzione di segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Provvede che di tali riunioni venga redatto un sintetico verbale da tenere agli atti.

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi statutari e provvede ad assicurare la funzione di segreteria.

Provvede all’iscrizione nel registro dei nominativi degli associati e provvede all’aggiornamento del registro nel corso dell’anno.

Art. 16 - Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice, costituita da tre o cinque esperti del settore scelti dal Consiglio Direttivo non esclusivamente tra i Soci, ha il compito di valutare il superamento o meno degli esami di cui all’art. 5.

La Commissione Esaminatrice nomina tra i suoi componenti un Presidente. Il suo giudizio è insindacabile.

La Commissione Esaminatrice, al termine delle valutazione del test finale, trasmette al più presto
i risultati al Presidente e al Segretario dell’Associazione.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre
membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

I Revisori, che nel loro ambito nominano un Presidente, devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I Revisori dei Conti, che durano in carica 6 anni e sono rieleggibili, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

L’Assemblea nomina tre Probiviri che durano in carica 6 anni e sono rieleggibili. La scelta può essere fatta in tutto o in parte anche fra persone estranee all’Associazione. Il Collegio dei Probiviri nomina tra i suoi membri un Presidente.

Ai Probiviri sono deferite le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto e, su richiesta dei Soci interessati, altre controversie concernenti la vita associativa. Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 19 - Registro dei Soci

I Soci regolarmente iscritti ricevono l’attestato ed il timbro personale e sono automaticamente inseriti nel registro, ad eccezione del membro fondatore Istituto Italiano Imballaggio.

I Soci dimissionari o decaduti per decisione del Consiglio Direttivo devono riconsegnare al Segretario dell’Associazione il timbro personale.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto secondo modalità che vengono stabilite dall’Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia del Codice Civile.

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